• Collezione: Dipartimento di Giurisprudenza

Il diritto internazionale per la pace e nella guerra. Sviluppi recenti e prospettive future. Liber amicorum in onore di Edoardo Greppi

Il volume raccoglie i contributi di illustri studiosi di diritto internazionale e di diritto dell’Unione sul controverso rapporto tra diritto, pace e guerra, argomento da sempre al centro degli interessi scientifici e delle riflessioni di Edoardo Greppi. L’opera si struttura in quattro parti. La prima affronta le questioni della prevenzione dei conflitti, della soluzione delle controversie e del ruolo delle organizzazioni internazionali in questo contesto. La seconda si concentra sul rapporto tra pace e processo di integrazione europea, anche alla luce del conflitto in Ucraina. La terza guarda al ruolo della giustizia penale internazionale quale strumento di mantenimento della pace. L’ultima parte, la quarta, analizza il rapporto tra conflitti armati, condotta delle ostilità e tutela dei diritti umani.

Il dono di capacità riproduttiva: la PMA con dono di gameti e la GPA negli ordinamenti francese e italiano

La Procreazione medicalmente assistita costituisce l’oggetto di un dibattito ormai quarantennale, rispetto al quale molti quesiti rimangono irrisolti: si può qualificare come cura in senso tradizionale? È più opportuno considerarla alla stregua di una cura per il benessere sociale e psicologico delle persone infertili? In particolare la PMA c.d. eterologa pone delle questioni peculiari: i primi soggetti nati dal dono di gameti sono ormai adulti, pertanto alle questioni etiche relative alla pratica in sé, si sono aggiunte quelle riguardanti gli interessi e i diritti di questi soggetti. La rivendicazione di un diritto a conoscere le proprie origini è cruciale. Occorre quindi chiedersi quale peso si intenda attribuire da un lato alla genitorialità sociale, dall’altro al patrimonio genetico. In questo senso l’analisi del modello francese di “PMA avec don de gamètes” offre spunti di riflessione essenziali. Il ruolo del dono e della genetica rileva anche rispetto alla Gestazione per altri, che pone tuttavia problematiche ulteriori, specialmente nell’ottica dei diritti delle donne e dei bambini. Il presente lavoro intende offrire una chiave di lettura trasversale a questi grandi temi, anche rispetto al gender bias che connota i diritti riproduttivi, al fenomeno della Cross-border reproductive care e alla prossima riforma delle leggi di bioetica in Francia.

Il dovere di riserbo dei pubblici funzionarî nell’esperienza italiana e francese

Il presente lavoro indaga il tema del dovere di riserbo inteso come legittima limitazione alla libertà di espressione dei pubblici funzionarî. Il percorso seguito si snoda attraverso un confronto tra l’esperienza italiana (caratterizzata da un tasso più lieve di formalizzazione) e quella francese dell’obligation de réserve (connotata, invece, da un approfondimento ben più risalente della giurisprudenza amministrativa e, più limitatamente, del Legislatore), corredato da alcuni ulteriori cenni comparatistici inerenti le principali esperienze europee e nordamericane. Dopo aver analizzato gli aspetti generali della questione nel contesto italiano e francese, ci si concentra sull’approccio di questi due paesi rispetto a categorie particolari di funzionarî pubblici, ossia il personale militare, quello di pubblica sicurezza, quello diplomatico e quello appartenente alla Magistratura, avendo anche attenzione a specifici casi recentemente occorsi, ponendo in risalto le relative differenze e similitudini. Infine, ci si sofferma sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo in materia di limitazioni alla libertà di espressione ex art. 10 CEDU relativamente ai pubblici funzionarî, con particolare attenzione al delicato tema del riserbo degli esponenti dell’ordine giudiziario.

Il pubblico concorso come funzione amministrativa

Il pubblico concorso si è affermato dall’epoca moderna come modello di selezione di funzionari fedeli e capaci, per assicurare l’adeguatezza delle organizzazioni pubbliche all’esercizio dei propri compiti (art. 118, comma 1, Cost.). Con le dichiarazioni liberali dei diritti di fine ‘700, il riconoscimento del diritto dei cittadini di eguale accesso agli impieghi pubblici (art. 51, comma 1, Cost.) ha offerto al concorso una ulteriore legittimazione, identificando una delle più profonde ragioni della sua procedimentalizzazione. L’evoluzione verso l’adozione di strumenti giuridici di diritto privato nella disciplina del lavoro pubblico non ha coinvolto il concorso, che resta un insuperabile principio di organizzazione correlato allo svolgimento di compiti d’interesse pubblico (art. 97, comma 4 Cost.), a prescindere dalla natura giuridica dell’organizzazione di riferimento. La procedimentalizzazione ne garantisce la controllabilità e il sindacato secondo i vizi di violazione di legge, incompetenza e, soprattutto, di eccesso di potere, secondo un carattere che non trova equivalenti nella disciplina del lavoro nell’impresa. Anche le critiche più frequentemente opposte al concorso investono aspetti non correlati al carattere di diritto pubblico (es. i contenuti delle prove o la selezione dei commissari) e cui può farsi fronte con l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale, per automatizzare almeno in parte i procedimenti di selezione e correlare i fabbisogni di professionalità alla capacità amministrativa degli enti. La correlazione tra interesse pubblico, procedimento amministrativo e atto amministrativo reca con sé la giurisdizione amministrativa che offre una tutela penetrante alle ragioni dell’interesse pubblico grazie al sindacato di eccesso di potere e alla tutela costitutiva a essa propria.

Il sistema dei rimedi post-iudicatum in adeguamento alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo

Ormai da tempo il principio di intangibilità del giudicato penale è oggetto di un inarrestabile “processo erosivo”, tra l’altro per via dei riflessi, nell’ordinamento interno, della normativa internazionale a tutela dei diritti umani. Il riferimento va, in particolare, all’obbligo, per ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa, di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che riscontrino una violazione, ad opera di quello Stato, delle garanzie convenzionali: considerato, infatti, che la Corte europea può essere adita solo previo esaurimento delle vie di ricorso interne, l’adozione delle misure, diverse da una mera riparazione pecuniaria, prescritte dalla Corte stessa a ristoro dell’accertata violazione, si pone di regola a valle del giudicato, ciò che può imporne la cessazione degli effetti, la modifica o la rimozione. Nella pressoché totale inerzia del legislatore, la “via italiana” all’individuazione di un rimedio post-iudicatum in adeguamento ai canoni convenzionali si è rivelata assai tortuosa, passando prima per soluzioni meramente “pretorie”, poi per l’intervento additivo con cui la Corte costituzionale ha introdotto la revisione “europea”, peraltro inidonea ad offrire copertura esaustiva, a fronte dell’eterogeneità delle violazioni convenzionali e delle relative prescrizioni riparatorie. Di qui, per effetto ancora dell’“azione combinata” della giurisprudenza ordinaria e costituzionale, strade ulteriori sono state percorse, in particolare attraverso una lettura estensiva – se non analogica – dei poteri attribuiti dalla legge al giudice dell’esecuzione. Ciò, anche nell’ambito di una controversa tendenza “soggettivamente espansiva” dell’obbligo esecutivo ex art. 46 CEDU, volta ad estendere la caducazione del giudicato a soggetti diversi dal ricorrente a Strasburgo, che versino in condizioni analoghe al primo. In un siffatto contesto, il libro si propone, anzitutto, di ricostruire i presupposti, l’ambito applicativo e le difficoltà operative della revisione “europea” e di alcuni strumenti “limitrofi” di caducazione del giudicato “convenzionalmente illegittimo”, nell’intento di ricondurre a sistema uno stato dell’arte che sconta l’handicap della propria matrice giurisprudenziale. Allo stesso tempo, in un momento storico che non registra nuove iniziative legislative in materia, lo studio intende fornire qualche spunto de iure condendo, nell’auspicio di rialimentare un dibattito che sarebbe riduttivo ritenere definitivamente superato dalla supplenza giurisprudenziale.

Il trattamento dei dati personali nella ricerca biomedicaProblematiche etico-giuridiche

Lo sviluppo e la diffusione delle ICT digitali hanno ampliato enormemente la portata della produzione, raccolta, conservazione e condivisione di dati, con un impatto rivoluzionario sul modo di fare ricerca biomedica e sugli obiettivi della stessa. Sia per il progresso della ricerca biomedica traslazionale, che per la progettazione di programmi efficienti ed efficaci di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, è diventato fondamentale per i ricercatori e per i responsabili di politiche sanitarie, l’accesso, la condivisione, il trasferimento e l’utilizzo di dati personali per finalità scientifiche, potenzialmente distanti da quelle per cui sono stati originariamente raccolti Una volta tracciato il processo evolutivo che ha portato all’emergere dell’approccio data intensive nella ricerca biomedica contemporanea, la monografia si concentra sugli sforzi del legislatore europeo di trovare un nuovo equilibrio tra esigenze individuali di tutela dei dati personali e istanze fondamentali di matrice generale, come, appunto, il progresso della ricerca scientifica, che va anche a beneficio della salute della popolazione e della sanità pubblica. Uno sforzo spesso ostacolato dai legislatori degli Stati Membri, che sfruttano il margine di discrezionalità a loro concesso dal reg. UE n. 679/2016 (meglio noto come “GDPR”) per riaffermarsi “sovrani” in materia di condizioni di liceità per i trattamenti dei dati sanitari. Ma l’uniformità normativa, adesso carente, è solo uno degli elementi necessari per progettare una governance della gestione dei dati e del ritorno dei risultati partecipata ed inclusiva, in grado di far fronte ai rischi, la cui portata è ancora incerta, derivanti dalle caratteristiche tipiche della ricerca biomedica contemporanea.

Individuo e collettività: tra autonomia e responsabilità

Questa pubblicazione rappresenta la terza tappa di un percorso di riflessione sui diritti e i doveri di cittadinanza, elaborato a partire dalle lezioni della Scuola di Cittadinanza, iniziativa di terza missione organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, nelle sedi di Torino e Cuneo, a partire dal 2018. A differenza delle due precedenti edizioni delle Lezioni della Scuola, inevitabilmente segnate dall’esigenza del confronto con la situazione di emergenza legata alla pandemia Covid-19, l’edizione del 2022 è stata immaginata come l’occasione per un ritorno alla “fisiologia” del dibattito pubblico in tema di diritti e doveri di cittadinanza: un confronto “fuori dall’emergenza”, dedicato al problematico rapporto tra individuo e collettività, alla luce dei principi di autonomia e responsabilità, declinato in relazione a diversi profili legati appunto ai diritti e ai doveri fondamentali. Dal problema dell’esposizione dei simboli religiosi nelle scuole a quello del rapporto tra individui e collettività nelle istituzioni politiche rappresentative; alla questione dei doveri di solidarietà in materia fiscale; a quella dei presupposti di politica del diritto alla base delle scelte in materia di responsabilità penale, nella dialettica tra liberalismo e “paternalismo”; ad una riflessione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento ai profili della digitalizzazione e della transizione ecologica; alla tematica dei fattori ESG in relazione alla responsabilità sociale e ambientale delle imprese; a quella degli equilibri tra solidarietà sociale e libertà individuale in riferimento agli obblighi vaccinali. Quanto agli aspetti più strettamente legati al mondo dell’istruzione (sempre oggetto di particolare attenzione nella Scuola di Cittadinanza), si propone una riflessione sulle “soft skills” nei percorsi formativi scolastici e sul tema delle competenze relazionali, nonché sul recente inserimento tra i principi fondamentali della Costituzione dell’”interesse delle generazioni future” e sulle sue ricadute sull’istruzione scolastica. Nell’ultima parte del Volume sono poi raccolti gli interventi di una tavola rotonda conclusiva sul tema del ritorno della guerra in Europa, con particolare riferimento alle “sfide” ed alle responsabilità connesse per il mondo dell’istruzione e della comunicazione, che la Scuola ha ritenuto necessario organizzare a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino. Il filo conduttore di tali interventi (e l’obiettivo della stessa tavola rotonda) consiste nel richiamo alla necessità di mantenere un approccio di riflessione critica ed aperta – anche in un contesto in cui la drammaticità delle condizioni impone la nettezza delle posizioni e delle attribuzioni di responsabilità –, nella convinzione che la repulsione rispetto all’idea per cui possa essere la guerra a tornare a ridefinire i confini dell’Europa debba essere anche repulsione rispetto all’idea per cui la guerra stessa possa arrivare a ridefinire i nostri “confini etici”.

L'inammissibilità nel giudizio di cassazione

La situazione di crisi in cui versa la Corte di cassazione civile è nota, al punto che da tempo si parla di una Corte "sotto assedio". Sulle numerose soluzioni proposte per alleggerire il carico di lavoro della Corte o, perlomeno, per rendere la gestione di quel carico maggiormente efficiente incombe tuttavia la garanzia del giusto processo di cui all'art. 111, comma 7, Cost., in base al quale è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge. La possibilità di proporre ricorso per cassazione sempre e comunque pone allora il problema di individuare i limiti dell'istituto dell’inammissibilità nel giudizio di legittimità, in particolar modo in seguito all'introduzione dell'art. 360 bis c.p.c., che contempla l'inammissibilità del ricorso in talune ipotesi di manifesta infondatezza dei motivi. Nel presente volume, dopo aver ripercorso presupposti e caratteristiche della nozione di inammissibilità, l'Autore indaga dunque in che misura sia oggi necessario ridefinire tale nozione nel giudizio di cassazione ed in che misura ciò si dimostri funzionale a consentire alla Corte di selezionare i ricorsi in maniera realmente efficiente. L'analisi dei temi trattati, e in particolar modo le ipotesi di inammissibilità del ricorso nonché l'aspetto procedimentale della relativa dichiarazione, viene sempre condotta con uno sguardo ad alcuni sistemi processuali ritenuti dall'Autore particolarmente efficientisti nell'impiego dell'inammissibilità, ovvero al giudizio di cassazione penale italiano, a quello di cassazione civile francese ed infine al sistema di ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

L’amministrazione pubblica con i big data: da Torino un dibattito sull’intelligenza artificiale

A maggio 2019, pareva pionieristico parlare di big data e di intelligenza artificiale come strumenti di lavoro per le pubbliche amministrazioni; non così a poco più di un anno di distanza, dimostrando la lungimiranza nel sapere vedere una pubblica amministrazione capace di cogliere le sfide che l’innovazione tecnologica stava ponendo. Questo libro raccoglie prospettive inedite, nate dal dialogo tra studiosi del diritto pubblico e dell’informatica che, a rileggerlo oggi, mostra come il connubio tra questi due mondi scientifici sia imprescindibile per la ricerca del XXI secolo. Anche il luogo in cui si tenne questo convegno non è irrilevante: Torino. Città che a breve accoglierà l’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale, a dimostrazione che l’interesse per il tema ha assunto nel corso del tempo una notevole attualità, anche fuori dall’Accademia. L’idea è che la potenza del diritto è capace di interagire con gli strumenti dell’innovazione tecnologica (come l’intelligenza artificiale), non per bloccarne il suo avanzare, ma per legittimarlo verso prospettive compatibili con i diritti e i principi di una millenaria tradizione giuridica. Il “sapere nuovo” che emerge dalla lettura di questo libro è dunque un sapere capace di orientare il lettore tra le potenzialità e le sfide che la società dell’informazione e della comunicazione offre e pone alle Istituzioni pubbliche, alle quali si chiede di sapersi adattare con sapienza e capacità in vista del miglior perseguimento del fine dell’interesse pubblico.

L’esonero da responsabilità

L'esigenza delle parti di tutelarsi dalle conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento sin dal momento in cui s'instaura il rapporto obbligatorio e la necessità dell'ordinamento di stabilire le condizioni entro le quali debba ammettersi una deroga alla disciplina legale della responsabilità rappresentano uno dei problemi centrali della civilistica contemporanea, per il suo essere insieme antico e attuale, metastorico e dinamico, perché muta all'evolversi del concetto di contratto e di quello di responsabilità, intimamente legato al diritto interno ma con una vocazione trans-ordinamentale. Da quando il divieto di esonero da responsabilità è stato codificato nell'art. 1229 cod. civ., la globalizzazione della prassi, l'evoluzione del quadro delle fonti, e con essa del contesto assiologico, e la rivoluzione tecnologica, soprattutto digitale, hanno introdotto nel sistema nuovi elementi di complessità che impongono un ripensamento delle questioni sottese alla norma. In particolare, occorre interrogarsi sul significato attuale dei requisiti di validità cui l'art. 1229 cod. civ. subordina le clausole di esonero da responsabilità e sul criterio per individuare le clausole da sottoporre al controllo di compatibilità con la norma. Al tal fine non si può prescindere, sotto il profilo metodologico, da uno studio sulla genesi del divieto di esonero, che ne illumini la ratio autentica, e da una riflessione su come altri ordinamenti hanno affrontato, nel tempo, il problema. Questi saranno, rispettivamente, l'inizio e la fine del presente lavoro, con l'anello di congiunzione di un'analisi ragionata della casistica giurisprudenziale. L'obiettivo ultimo sarà quello di proporre un'interpretazione evolutiva dell'art. 1229 cod. civ., capace di conciliare la vetustà della formula con l'attualità del problema.