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Il pubblico concorso come funzione amministrativa
Il pubblico concorso si è affermato dall’epoca moderna come modello di selezione di funzionari fedeli e capaci, per assicurare l’adeguatezza delle organizzazioni pubbliche all’esercizio dei propri compiti (art. 118, comma 1, Cost.). Con le dichiarazioni liberali dei diritti di fine ‘700, il riconoscimento del diritto dei cittadini di eguale accesso agli impieghi pubblici (art. 51, comma 1, Cost.) ha offerto al concorso una ulteriore legittimazione, identificando una delle più profonde ragioni della sua procedimentalizzazione.
L’evoluzione verso l’adozione di strumenti giuridici di diritto privato nella disciplina del lavoro pubblico non ha coinvolto il concorso, che resta un insuperabile principio di organizzazione correlato allo svolgimento di compiti d’interesse pubblico (art. 97, comma 4 Cost.), a prescindere dalla natura giuridica dell’organizzazione di riferimento. La procedimentalizzazione ne garantisce la controllabilità e il sindacato secondo i vizi di violazione di legge, incompetenza e, soprattutto, di eccesso di potere, secondo un carattere che non trova equivalenti nella disciplina del lavoro nell’impresa. Anche le critiche più frequentemente opposte al concorso investono aspetti non correlati al carattere di diritto pubblico (es. i contenuti delle prove o la selezione dei commissari) e cui può farsi fronte con l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale, per automatizzare almeno in parte i procedimenti di selezione e correlare i fabbisogni di professionalità alla capacità amministrativa degli enti. La correlazione tra interesse pubblico, procedimento amministrativo e atto amministrativo reca con sé la giurisdizione amministrativa che offre una tutela penetrante alle ragioni dell’interesse pubblico grazie al sindacato di eccesso di potere e alla tutela costitutiva a essa propria.