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L’esonero da responsabilità

L'esigenza delle parti di tutelarsi dalle conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento sin dal momento in cui s'instaura il rapporto obbligatorio e la necessità dell'ordinamento di stabilire le condizioni entro le quali debba ammettersi una deroga alla disciplina legale della responsabilità rappresentano uno dei problemi centrali della civilistica contemporanea, per il suo essere insieme antico e attuale, metastorico e dinamico, perché muta all'evolversi del concetto di contratto e di quello di responsabilità, intimamente legato al diritto interno ma con una vocazione trans-ordinamentale. Da quando il divieto di esonero da responsabilità è stato codificato nell'art. 1229 cod. civ., la globalizzazione della prassi, l'evoluzione del quadro delle fonti, e con essa del contesto assiologico, e la rivoluzione tecnologica, soprattutto digitale, hanno introdotto nel sistema nuovi elementi di complessità che impongono un ripensamento delle questioni sottese alla norma. In particolare, occorre interrogarsi sul significato attuale dei requisiti di validità cui l'art. 1229 cod. civ. subordina le clausole di esonero da responsabilità e sul criterio per individuare le clausole da sottoporre al controllo di compatibilità con la norma. Al tal fine non si può prescindere, sotto il profilo metodologico, da uno studio sulla genesi del divieto di esonero, che ne illumini la ratio autentica, e da una riflessione su come altri ordinamenti hanno affrontato, nel tempo, il problema. Questi saranno, rispettivamente, l'inizio e la fine del presente lavoro, con l'anello di congiunzione di un'analisi ragionata della casistica giurisprudenziale. L'obiettivo ultimo sarà quello di proporre un'interpretazione evolutiva dell'art. 1229 cod. civ., capace di conciliare la vetustà della formula con l'attualità del problema.